La mancata presentazione dell’istanza di prelievo al Giudice amministrativo non preclude il diritto all’equo indennizzo per l’eccessiva durata del processo, quantomeno per i processi attivati prima del 2008
Circa la irrilevanza della mancata presentazione dell'istanza di prelievo ai fini del risarcimento del danno morale da eccessiva durata del processo, si veda anche:
http://www.altalex.com/index.php?idu=107648&cmd5=6eb54be53be0cf426c07a0fe7568b100&idnot=15635
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 febbraio 2011 n. 1271
Risarcibilità del danno da burocrazia - ammissibilità
http://www.altalex.com/index.php?idnot=51842
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Corte di cassazione, sez. I - sentenza 3 gennaio 2011, n. 22
Il discostamento della Corte d’appello dai minimi della liquidazione annuale dell’equo indennizzo, fissato in genere dalla C.E.D.U. in Euro 1.000,00 annui, e la determinazione di esso in Euro 800,00 all’anno, risulta motivato dall’intero contenuto del decreto che evidenzia la modestia della posta in gioco del processo presupposto del valore di poco piu’ di Euro 375,00 che, pur se non esclude la presunzione del danno non patrimoniale, incide sull’entita’ della sua liquidazione
(in pratica, la sentenza in questione conferma il ciriterio di base pari ad euro mille per ogni anno di irragionevole durata: tale criterio può essere derogato soltanto di poco - nel caso di specie da euro mille ad euro ottocento - e soltanto se la posta in gioco è realmente, e non presuntivamente, modesta - nel caso di specie, causa del valore di euro 375).
Corte di cassazione, sez. I - ordinanza 13 ottobre 2010, n. 21180
Presidente Salmè - Relatore Schirò - Misciagna (con Avv. Gabriele De Paola) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Guida al Diritto de Il Sole 24 Ore - n. 10 - 5 marzo 2011).
Danno non patrimoniale - esito della lite - irrilevanza - insussistenza del danno - condizioni - limiti - onere della prova - distribuzione - fattispecie.
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"Il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 Legge n. 89/2001, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla considerazione economica o dall'importanza sociale della vicenda, a meno che l'esito del processo presupposto non abbia un diretto riflesso sull'identificazione o sulla misura del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza della eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire la irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità. Di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare la prova la parte che le eccepisce (l'Avvocatura dello Stato, n.d.r.) per negare la sussistenza dell'indicato danno. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che non esisteva congrua e adeguata motivazione del fatto che l'istante si sarebbe reso responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo, tale non essendo la mera considerazione che le concrete emergenze processuali conducano a ritenere il ricorrente consapevole dell'infondatezza della pretesa, in assenza di ogni esplicitazione delle ragioni che indurrebbero a ritenere sussistente l'ipotesi di lite temeraria o di abuso del processo) ".
Strasburgo, 21 dicembre 2010 (Adnkronos) - La Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per il ritardo nel pagamento degli indennizzi dovuti come risarcimento per la lentezza con cui procedono i processi. I giudici hanno sentenziato in particolare riguardo a 475 casi in cui i ricorrenti sulla base della legge Pinto avevano ottenuto tra il 2003 ed il 2007 indennizzi del valore tra i 200 ed i 13.749,99 Euro. Indennizzi che nel 65 per cento dei casi sono stati pagati con almeno 19 mesi di ritardo, in altri casi anche un ritardo di quattro anni e infine in altri casi ancora non sono ancora stati pagati. La Corte ha rilevato un problema generalizzato per quanto riguarda questi casi nel nostro paese, tanto che al 7 dicembre 2010 erano state presentate alla Corte 300 denunce riguardanti, tra le altre cose, ritardi nel pagamento di indennizzi nel quadro della Legge Pinto.
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Corte di cassazione - ordinanza 17 giugno 2010, n. 14627
decisioni della Corte di cassazione che mutano un precedente indirizzo giurisprudenziale, costante, in tema di interpretazione di norma processuali - efficacia temporale
"Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili".
Nel caso in cui sopravvenga un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo (v., ad esempio, Cass., Sez. Un., sent. 16 marzo 2010 n. 6306, che ha stravolto l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di competenza territoriale a decidere le cause di equa riparazione), la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overrulling (cioè dal mutamento del diritto vivente, n.d.r.), ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa.
Trova, dunque, applicazione il principio "tempus regit actum", in favore della parte che abbia promosso una causa di equa riparazione prima della citata sentenza delle Sezioni Unite in tema di competenza territoriale a decidere le cause di equa riparazione.Corte di cassazione - sentenza 2 luglio 2010, n. 15778
Posto che la finalita’ della L. 24 marzo 2001, n. 89, e’ quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all’1 agosto 1973 - data a partire dalla quale e’ riconosciuta la facolta’ del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilita’ di far valere la responsabilita’ dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento. (Cass. 14286/06).
Pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 13.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; dovendosi scomputare dalla eccessiva durata complessiva del giudizio di trenta anni ed otto mesi accertata dal decreto impugnato il periodo di quattro anni e sette mesi circa intercorrente tra l’inizio del giudizio (20.1.69) e l’entrata in vigore per l’Italia della protocollo alla Convenzione dei diritti dell’uomo (1.8.73) e dovendosi cosi’ ridurre in conseguenza l’importo determinato dal decreto impugnato sulla base dei criteri di liquidazione da questo applicati che non sono stati oggetto di gravame.
Corte di cassazione - sentenza 30 marzo 2010, n. 7738
Nella valutazione della durata del processo amministrativo si prescinde da ogni atto di impulso di natura sollecitatoria proveniente dalle parti e percio' non ha alcuna rilevanza il comportamento inerte delle parti, successivo alla proposizione ricorso.
(.....) Deve considerarsi che - anche se si ritiene che, nonostante la formulazione letterale della norma in esame (art. 9 Legge n. 205/2000 n.d.r.), tutte le parti possano attivarsi per impedire la perenzione del ricorso alla cui decisione hanno pari interesse nella loro posizione di parti costituite - la definizione del ricorso con una pronuncia di perenzione invece che di merito non esercita alcuna influenza sulla durata del processo, la cui ragionevolezza deve essere assicurata a tutte le parti, prescindendo dall'accoglimento o dal rigetto della pretesa dedotta in giudizio.
Nello stesso senso, cfr. Corte di cassazione - sentenza 18 marzo 2010, n. 6619
La norma sulla perenzione non ha introdotto una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda è stata proposta.
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Corte di cassazione - Ordinanza 25 genaio 2010, n. 1300
In caso di irragionevole durata del processo il danno non patrimoniale è una conseguenza normale ma non automatica.
Lo stesso è sussistente, senza alcun bisogno di prove dirette o presuntive, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto e specifico.
La Corte, nella sentenza in commento ha richiamato i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea, che deve riferirsi, alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo.
La Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell'indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).
Resta escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere - come ha invece sostenuto l'istante - «una ulteriore somma a titolo di bonus», arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell'oggetto e della natura della controversia.
Precedenti giurisprudenziali orientati nella stessa direzione;
Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1997
Il danno non patrimoniale si verifica nella normalità dei casi senza necessità di specifica prova, sicché lo stress da attesa va presunto, secondo l'id quod plerumque accidit.
n tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di legge interna - oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori (dove è sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela offerta nel quadro della istanza internazionale) - è imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.
Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2009, n. 5892
Al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale ‘interposta’, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.
La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all'esito di una valutazione degli elementi previsti dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001.
I criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale.
Cassazione civile , sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2195
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, lo stato d’animo di ansia ed il patema, in cui si sostanzia il danno non patrimoniale risarcibile, concreta un evento unico, in quanto riferibile alla durata di uno stesso processo, sicché il valore dell’oggetto, la cosiddetta posta in gioco, sia esso correlato ad un unico petitum o effetto di cumulo tra più domande, può solo influire sull’entità dell’indennizzo.
Con la sentenza n. 31 del 2008, che si colloca nell’ambito di una ampliata attenzione alla tutela degli interessi, anche non patrimoniali, degli enti giuridici, la Corte di Cassazione ha confermato che anche le persone giuridiche e le società di persone hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illegittima durata del processo, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico.
Il diritto al risarcimento, in conformità alla giurisprudenza della C.E.D.U., è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto, di cui all’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a causa dei patemi d’anima e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze particolari che lo escludano.
(Cass. 15 giugno 2006 n. 13829, 29 marzo 2006 n. 7145, 28 ottobre 2005 n. 21094 e 30 agosto 2005 n. 17550 e tutta la giurisprudenza di legittimità più recente).
(Altalex, 21 aprile 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Ordinanza 25.01.2010, n. 1300
Svolgimento del processo
S.A. adiva la Corte d'appello di Roma, allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Pretore del lavoro di Napoli, avente ad oggetto prestazioni assistenziali, proposto con ricorso del 28.10.1994, definito con sentenza del 18.12.1997, in primo grado, ed in secondo grado con sentenza del 9.2.2004.
La Corte d'appello di Roma, con decreto del 30.1.2007, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni cinque, ritenuto violato il relativo termine per anni quattro, liquidava per il danno non patrimoniale, Euro 900,00 per ciascun anno, quindi, complessivi Euro 3.600,00, condannando altresì il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso S. A., affidato a 19 motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.
Motivi della decisione
1.- Con i primi 11 motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 6, par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:
a) relative alla efficacia della CEDU nell'ordinamento interno ed all'efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito "la L. n. 89 del 2001 e specificamente l'art. 2 costituisce applicazione dell'art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?" (motivo 1);
b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento. L'istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: "è corretto determinare (...) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo?" (motivo 2); "il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 par. 1 CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale?" (motivo 3) e sul punto la motivazione sarebbe viziata (motivo 4); "una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato per l'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza di Strasburgo) ovvero solo per il periodo eccedente tale durata (come previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a" (motivo 5); secondo l'istante il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (motivo 7);
c) Questioni concernenti la quantificazione del danno. In ordine a detto profilo, l'istante formula il seguente quesito "una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00-1.500,00" (motivo 6); nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU, ed è formulato il seguente quesito "spetta un'ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l'equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore?" (motivo 8) e su questa domanda la Corte d'appello non si è pronunciata, incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. (motivo 9) ed in difetto di motivazione (motivo 10); "il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all'equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l'equo indennizzo?" (motivo 8);
1.1.- I motivi dal 12 al 19 denunciano violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU e dell'art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:
"alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinar contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)?" (motivo 12) reiterato nel motivo 15;
"è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell'art. 1 prot. Add. CEDU direttamente applicabile al caso di specie?" (motivo 13);
il decreto sarebbe, comunque, carente di motivazione sul capo della liquidazione delle spese in difformità rispetto agli standard europei (motivo 14) ed alla tariffa per i processi contenziosi (motivo 16) si sarebbe posto in contrasto con le quantificazioni operate da questa Corte (sono indicate alcune somme senza indicazione delle sentenze) ed è formulato il seguente quesito "le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all'attività svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di cassazione?" (motivo 17) ;
sono riportate le voci tariffarie asseritamente dovute, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed è formulato il seguente quesito "può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese?" (motivo 18) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 19).
2.- I motivi indicati nel 1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi e sono, in parte, manifestamente infondati, in parte manifestamente inammissibili.
In linea preliminare va evidenziata la manifesta la inammissibilità delle argomentazioni (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha in parte accolto la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine alle deduzioni che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto inconferente e scollegato con la motivazione del decreto.
Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall'esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza ne col giudizio nè col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori.
Posta questa premessa, si osserva:
a) relativamente alle questione sub a), ammissibile e rilevante per l'incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all'assunto dell'istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale "spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme.
Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117 Cost., comma 1" (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).
Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla "non applicazione" della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria. In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito posto con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta. b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b), è manifestamente erronea la tesi dell'istante, nella parte in cui prospetta la possibilità di stabilire un termine di durata del giudizio rigido e predeterminato, identificato nella specie, con argomentazioni talora anche scarsamente chiare, in quello sopra indicato. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone, infatti, che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma la quale, stabilendo che il giudice deve accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, impone di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. La violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all'esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005).
In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98) e che ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità.
Ed è questo parametro che va osservato, dal quale è tuttavia possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell'art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).
Peraltro, il quesito formulato nel secondo motivo è anche manifestamente inammissibile, sia in quanto sviluppato senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, sia in quanto pretende di rimettere a questa Corte l'accertamento della durata ragionevole nel caso in esame. L'apprezzamento degli elementi che permettono di fissare la misura ragionevole del giudizio è riservata invece al giudice del merito, spettando a questa Corte la verifica in ordine al rispetto del parametro stabilito dalla Corte EDU ed alla completezza, logicità e congruenza della motivazione svolta dal giudice del merito per discostarsene.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo l'orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuità, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:
mentre, infatti, per la CEDU l'importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007). c) Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:
il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l'assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);
i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell'indennizzo. Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere - come ha invece sostenuto l'istante - "una ulteriore somma a titolo di bonus", arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell'oggetto e della natura della controversia.
Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006;
n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).
Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore - anche il succitato bonus- qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008);
il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;
n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).
In questi termini sono i principi che possono essere formulati in relazione ai quesiti posti con il settimo e nono motivo ed a quelli riferibili alla quantificazione del danno, anche alla luce del parametro della Corte EDU. In applicazione di detti principi, la constatazione che il decreto ha liquidato Euro 900,00 per anno di ritardo, prestando sostanziale osservanza al parametro del giudice europeo, rende chiara la manifesta infondatezza delle censure, che si risolvono in argomenti stereotipi e standardizzati che in nessun modo danno conto degli elementi concreti, già sottoposti al giudice del merito, in grado di evidenziare la particolare rilevanza del giudizio.
2.1.- I motivi indicati nel 1.1 possono essere anch'essi esaminati congiuntamente, perchè logicamente connessi sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.
In linea preliminare, va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, risolvendosi in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie. Tanto va rilevato in relazione ai motivi:
tredicesimo, laddove si fa riferimento ai presupposti della compensazione, nella specie non disposta; alla deduzione che la Corte territoriale avrebbe applicato la tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mancando ogni accenno al riguardo ed evincendosi dal quantum liquidato il riferimento alla tariffa, nella parte stabilita per i procedimenti contenziosi; alla astratta deduzione in ordine alla ammissibilità della riduzione delle spese dedotte nella nota, svincolate da ogni riferimento al caso di specie.
Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, già enunciati da questa Corte:
la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all'esito dello svolgimento del processo camerale di cui all'art. 3, comma 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265,) (Cass. n. 23789 del 2004);
le disposizioni dell'art. 91 c.p.c., e segg., in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all'applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);
dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l'equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l'assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un'attività dello Stato che "miri alla distruzione dei diritti o delle libertà" riconosciuti dalla Convenzione o ad "imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione" (Cass. n. 18204 del 2003);
la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l'applicabilità della Tab. A-4 e della Tab.B-1. In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in riferimento ai quesiti qui in esame.
Inoltre, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l'inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001), senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti (Cass. n. 3651 del 2007; n. 2626 del 2004). La doglianza richiede, inoltre, che dall'erronea applicazione delle voci della tariffa applicata sia conseguita la lesione del principio dell'inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).
Nella specie siffatto onere non risulta adempiuto, posto che il ricorrente ha dedotto che il decreto avrebbe erroneamente individuato le voci della tariffa forense applicabili, omettendo del tutto di indicare che ciò avrebbe comportato la violazione del principio di inderogabilità, procedendo sia alla specifica indicazione dell'attività svolta (in punto di numero di udienze in CC alle quali ha partecipato, di atti depositati) sia alla trascrizione delle singole voci per le quali ciò sarebbe accaduto (con specifica indicazione per ciascuna dì esse della corrispondente voce della tariffa ritenuta applicabile e non, come è accaduto, mediante la mera trascrizione nel ricorso della nota spese), nell'osservanza del principio sopra indicato, con conseguente inammissibilità delle censure.
Inoltre, ciò sarebbe stato vieppiù necessario perchè la liquidazione operata dalla Corte, pari a complessivi Euro 800,00, alla luce del valore della domanda accolta non risulta difforme dai minimi globalmente considerati, in riferimento alle tariffe applicabili. Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge.
3.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto dei motivi con eccezione della censura relativa all'entità delle spese liquidate, stante l'assenza di attribuzione dei diritti e contenendo il decreto impugnato la sola liquidazione degli esborsi e degli onorari.
Pertanto il ricorso può essere deciso ex art. 384 c.p.c., poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e il Ministero intimato va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito ad 1/3 di quelle di legittimità (da compensare per la restante parte tenuto conto del limitato accoglimento dei motivi di impugnazione), liquidate in dispositivo e da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio (......)
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010
Cass., 2 aprile 2010, n. 8179/2010 - IRRILEVANZA DELL'ESITO SFAVOREVOLE DEL GIUDIZIO PRESUPPOSTO
Per i processi lenti, ha diritto all’equa riparazione anche il cittadino che, avendo atteso troppo a lungo l’esito di una causa, sia stato parte di un’azione collettiva o di rivendicazione sindacale intrapresa seppur con la consapevolezza di avere poche probabilita’ di vittoria.
Per la precisione, il fatto che la lite sia stata promossa collettivamente, "in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall'eccessivo protrarsi del processo, e che l'esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all'equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla legge n. 89/2001 (V. Cass. n. 9337/08). Nè, d'altra parte, può gravarsi l'interessato di oneri di prova o di specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno".
equa riparazione in materia penale - v. link; http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8414.asp
Cass. n. 6306/2010 - competenza per le cause di equa riparazione individuata partendo dal giudice di merito Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Ordinanza 16 marzo 2010 n. 6306 (Presidente Carbone; Relatore Vittoria)
Regolamento di competenza di ufficio proposto dalla Corte di Appello di Torino
La massima: Domanda di equa riparazione – Corte di Appello competente – Distretto – Interpretazione estensiva – Giudizio presupposto avanti alla Corte di Cassazione – Applicazione della norma speciale (articolo 3 comma 1 della legge 24 marzo 2001 n. 89).
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo l’articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 va interpretato estensivamente in modo da fare ritenere che la stessa disposizione speciale si applichi anche al caso in cui il segmento di giudizio presupposto dedotto a fondamento della domanda si sia svolto davanti alla Corte di Cassazione.
Il primo comma dell’articolo 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, ai fini della individuazione della Corte di Appello competente per territorio a decidere le cause di equa riparazione, rinvia al distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
Il rinvio al distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del Codice di procedura penale, comporta certamente una deroga (foro “derogatorio”) alle normali regole del codice di procedura civile.
Ma di quale tipo di deroga si tratta? In ordine alla individuazione del distretto e cioè della articolazione territoriale competente, nei primi anni dalla entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 le corti di appello chiamate a decidere il contenzioso di equa riparazione hanno dato risposte diverse.Tuttavia a partire dalla sentenza 4 febbraio 2003 n. 1653 la giurisprudenza della Ia Sezione della Corte di Cassazione ha dato continuità al principio secondo cui l’articolo 3 della legge 89 del 2001 fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpetazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che nel caso in cui il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata penda dinanzi alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato alla Sezione centrale della Corte dei conti, con sede in Roma (la cui competenza territoriale non è limitata nell’ambito di un distretto ma si estende a tutto il territorio nazionale), il giudice competente va individuato non già in virtù del rinvio operato dall’articolo 3, primo comma di che trattasi, bensì secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile.
Con la ordinanza n. 6306 del 16 marzo 2010 le Sezioni Unite hanno dato una risposta diametralmente opposta; si è così riaperto il dibattito circa l’ambito di applicazione del foro “derogatorio” di cui all’articolo 3 della legge 89 del 2001.Secondo le Sezioni Unite si tratta di una deroga applicabile uniformemente a tutti i giudizi presupposti in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole, e dunque anche ai giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione.Con tale tesi viene a morire il c.d. diritto vivente della 1a Sezione della Corte di Cassazione protrattosi fino a questi giorni per sette anni (v. da ultimo Cass. 18 gennaio 2010 n. 670).La interpretazione restrittiva della nozione stessa di distretto è stata ribadita con sentenza 17 luglio 2007 n. 287 dalla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 in quanto trattasi di disposizione limitata alle sole ipotesi dei giudici ordinari chiamati a giudicare sull’operato di magistrati dello stesso ordine, non estensibile ad altre ipotesi e cioè ai giudici speciali.
* * *
La tesi della interpretazione letterale restrittiva dell’articolo 3 comma 1 della legge n. 89/01 è stata valorizzata per prima dalla Corte di Appello di Caltanissetta (decreti nn. da 8 a 10 e n. 16 del 2001).La Corte nissena aveva ritenuto che i magistrati della Corte dei Conti e i magistrati amministrativi non possono considerarsi magistrati appartenenti al distretto (secondo la testuale dizione del comma 1, dell’art. 3), dovendosi intendere con tale espressione i giudici ordinari che esercitano le funzioni nell’ambito del distretto di Corte di Appello, secondo le articolazioni territoriali previste dall’ordinamento giudiziario.
Secondo la Corte di Appello di Caltanissetta il richiamo dell’articolo 3 comma 1 della legge 89/2001 alla legge 420/1998, che ha modificato l’art. 11 e introdotto l’art. 11 bis c.p.p. non può che riferirsi a tutti quegli uffici giudiziari che hanno un’articolazione coincidente con quella delle Corti di Appello ordinarie. Non si può, infatti, parlare di “distretto” per tutti quegli uffici giudiziari aventi competenza estesa a diversi distretti (T.A.R. infraregionali) o regionali (Corte dei Conti) o nazionali (Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato).
La tesi della Corte di Appello di Caltanissetta era stata condivisa dalla Corte di Appello di Perugia (decreto 19.11.2001 Presidente e Relatore Santilli).Del resto se detta tesi non fosse stata accolta presso le Corti di Appello di Caltanissetta e Perugia una grande massa di giudizi presupposti sarebbe dovuta confluire rispettivamente del Tar Sicilia e della Corte dei Conti Regione Sicilia – ovvero del Tar Lazio, Corte dei Conti Regione Lazio e Corti Superiori.La opposta soluzione era stata invece valorizzata dalla Corte di Appello di Roma (v. ad esempio decreto 05.12.2001 Presidente Bonavitola Rel. Fasanelli).
* * *
Per verificare la portata “dirompente” della ordinanza n. 6306/2010 delle Sezioni Unite va precisato (come ricostruito nella massima in epigrafe) che l’antefatto processuale si riferisce ad un giudizio presupposto con durata irragionevole presso il giudice ordinario (Pretura di La Spezia) proseguita in appello e pendente avanti alla Corte di Cassazione.Per tale fattispecie la domanda di equa riparazione era stata promossa avanti alla Corte di Appello di Perugia in ragione della competenza territoriale radicata (da Roma a Perugia) ai sensi dell’articolo 11 del Codice di Procedura Penale – così sostituito dall’articolo 1 della legge 2 dicembre 1998 n. 420 (v. Tabella A).
La Corte di Appello di Perugia si era dichiarata incompetente indicando come competente la Corte di Appello di Torino; quest’ultima Corte aveva proposto regolamento di competenza di ufficio.Sebbene la ordinanza in rassegna (come risulta chiaro dalla massima riportata in epigrafe) si riferisca ai soli giudizi per i quali pende ricorso per cassazione, le Sezioni Unite hanno tuttavia tenuto a precisare che la questione oggetto del regolamento di ufficio sollevato dalla Corte di Appello di Torino riguarda sotto ogni profilo <>; siamo cioè in presenza di una questione avente valore secondo le Sezioni Unite come principio generale (sia pure incidentale) valido non solo per i giudizi presupposti di durata irragionevole pendenti o decisi dal giudice ordinario (Corte di Cassazione) ma anche pendenti o decisi dal giudice speciale (esempio TAR o Corte dei Conti).
La interpretazione estensiva delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite ritengono che la interpretazione estensiva dell’articolo 3 primo comma: 1) è compatibile con il suo dato letterale; 2) è ragionevole; 3) consente una uniforme applicazione per tutta l’area del contenzioso dei giudizi di equa riparazione.In ordine al primo punto le Sezioni Unite ritengono che il termine “distretto” non abbia una valenza tecnico-giuridica ma solo descrittiva.La valenza sarebbe quella di delimitare un certo ambito territoriale che può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perché dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.L’impiego della parola “distretto”, secondo l’ordinanza in rassegna, non sarebbe sufficiente a giustificare una diversità di disciplina della competenza territoriale in materia di equa riparazione tra giudice ordinario e giudice speciale; a tal fine, onde far salva l’applicazione della norma processuale civile (e cioè l’art. 25 C.P.C.) e dar corso ad una interpretazione restrittiva dell’art. 3 L. 89/01, sarebbe necessaria una specifica disposizione in materia. Si tratta peraltro di una tesi pur sempre opinabile che sottovaluta lo stretto collegamento tra la norma di rinvio (articolo 3 primo comma legge 89/01) e la norma richiamata (articolo 11 C.P.P.).Proprio le Sezioni Unite Penali (sentenza 13 gennaio 2005 n. 292), in ordine alla applicabilità dell’articolo 11 c.p.c., hanno ritenuto che essa concerne solo i magistrati operanti nell’ambito della giurisdizione ordinaria – alla quale soltanto si confà il riferimento al distretto di corte d’appello in cui sono esercitate le funzioni (oltre che, come si vedrà, la stessa “ratio” della norma) -, onde da essa sicuramente esulano i magistrati delle giurisdizioni speciali (v. sul punto Cassazione 2 dicembre 1999, Stara).La “ratio”, poi, che presiede alla speciale disciplina “de qua”, pacificamente ravvisata nell’esigenza, particolarmente marcata nel processo penale (stante la natura degli interessi coinvolti e l’assenza della mediazione dell’impulso paritario delle parti: v. Corte costituzionale, sentt. 51/1998 e 147/2004), di evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, l’imparzialità del giudizio.Sul piano letterale la interpretazione accolta dalle Sezioni Unite sembra incompatibile con il significativo tenore letterale dell’articolo 3 comma 1 L. 89/01.
La portata del foro “derogatorio” è RELATIVA AI SOLI GRADI DI MERITO: viene esclusa in radice la applicazione estensiva dell’articolo 3 primo comma proprio alle controversie pendenti avanti alle Corti Superiori.In ordine ai punti 2 e 3 (criterio logico-funzionale) è vero che la Corte di Appello di Roma presenta una elevata concentrazione di cause rese possibili dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale, ma è altrettanto vero che laddove venisse dato seguito al dettato dell’ordinanza in rassegna nelle Corti di Appello di Caltanissetta e di Perugia finirebbe per concentrarsi il contenzioso originato nelle sedi di Palermo e di Roma (tra tutti Tar Lazio con migliaia e migliaia di giudizi presupposti), cui sarebbe da aggiungersi il contenzioso del Consiglio di Stato.D’altra parte la norma ordinaria (articolo 25 C.P.C.) è applicabile per tutte le ipotesi territoriali in ragione del generale criterio di esecuzione dell’obbligazione, laddove il creditore risieda in un determinato distretto.Per tutte le cause pendenti presso la Corte di Appello di Roma deve poi aversi riguardo alla durata del procedimento di equa riparazione che dovrebbe concludersi entro quattro mesi dal deposito del ricorso.In questi casi la rottura del principio del diritto vivente, con riassunzione delle cause avanti alla Corte di Appello di Perugia, esponesse la Amministrazione dello Stato a ben più pesanti oneri finanziari in ragione del procrastinarsi, oltre misura, dello stesso giudizio di equa riparazione: si renderebbero obbligati nuovi giudizi di equa riparazione, onde far valere il diritto al risarcimento dei danni conseguenti a giudizi di equa riparazione pendenti da ben oltre quattro mesi (articolo 3 sesto comma della legge n. 89/01), e cioè inevitabilmente anni ed anni in aggiunta a quelli già trascorsi.
AVV. GABRIELE DE PAOLA, in GUIDA AL DIRITTO , GRUPPO 24 ORE, N. 14, 3 APRILE 2010, pag. 53 e ss.
* * *
Cass. 29/01/2010, n. 2207 - equa riparazione per eccessiva durata di una procedura fallimentare
Nel giudizio per l'equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, la parte assolve all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d'appello adita di accertare, d'ufficio o su sollecitazione dell'Amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva rigettato la domanda, e, decidendo nel merito, ha ritenuto che, in mancanza dell'acquisizione di elementi rilevanti al riguardo, la durata di un procedimento fallimentare dovesse essere ragionevolmente contenuta in cinque anni).
In tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove il processo presupposto sia un procedimento fallimentare, la sua durata, ai fini dell'accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato.* * *
Cass. n. 27719/09 – infondatezza della eccezione di prescrizione estintiva del diritto all’equa riparazione
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l'indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all'incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l'operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (nello stesso senso, Cass. n. 1886/2010).* * *
Cass. 2194/2010 - irrilevanza della mancata presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio amministrativo presupposto
Secondo la giurisprudenza di questa corte, “in materia di durata ragionevole del processo e di valutazione del comportamento delle parti, in base al disposto dell’art. 175 c.p.c., e’ al giudice che viene attribuito l’esercizio di tutti i poteri intesi al piu’ sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicche’ a carico delle parti processuali vi e’ si’ il dovere di non porre in essere comportamenti dilatori, ma non quello di dare impulso al processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza od altre istanze dirette a velocizzarne i tempi” (Cass., sez. 1, 5 settembre 2008, n. 22404). In particolare “la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine cagionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Ne’ l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non e’ proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, m cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 puo’ incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere” (Cass., sez. 1, 10 ottobre 2008, n. 24901)
Cass. n. 23891/09 - condanna alle spese processuali in caso di soccombenza nelle cause di equa riparazione
“il rito camerale previsto in funzione di semplificazione ed accelerazione della decisione, dalla legge n. 89/2001 in materia di equa riparazione del danno cagionato dalla irragionevole durata del processo, infatti, non esclude la natura contenziosa del processo, né quindi l'applicabilità dell'invocata disposizione di legge (art. 91 c.p.c., ndr)”.
Cass. n. 14090/09 - condanna alle spese processuali in caso di soccombenza nelle cause di equa riparazione
“in tema di spese processuali e con riferimento al processo camerale per l'equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall'onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtù del richiamo operato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 89/2001, si applicano le norme del codice di rito”. NELLO STESSO SENSO, cfr; Cass. n. 18603/2005; Cass. n. 23789/2004; Cass. n. 18204/2003)
Cass.civ., Sez. I, 1 luglio 2004, n. 12021 - condanna alle spese processuali in caso di soccombenza nelle cause di equa riparazione
In tema di spese processuali, le disposizioni degli art. 91 e ss. c.p.c., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla legge n. 89/2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato.
(...) La domanda di equa riparazione del danno per violazione del termine ragionevole del processo, di cui all'art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89, introduce un procedimento camerale contenzioso, per la risoluzione di controversia su diritto soggettivo; nel detto procedimento trovano, pertanto, applicazione le disposizioni dettate in tema di responsabilità per le spese processuali dagli artt. 91 ss. c.p.c.
Cass. n. 19925/09 - onere della prova sul danno non patrimoniale da equa riparazione
“il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del processo, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva, così evitandosi i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto previsto dalla norma convenzionale.”.
Cass. n. 27610/08 - irrilevanza dell'esito del giudizio presupposto
L'esito della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, né di per sé incide sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di abuso del processo, ovverosia di un esercizio distorto del diritto di agire in giudizio.
(...)
La proposizione di un ricorso in forma collettiva ed indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul “gruppo”, come entità amorfa, situazioni di angoscia o di patema d'animo, come tali riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite; dunque non incide sulla sussistenza del diritto alla ragionevole durata del processo.
Cass. n. 23939/06 - diritto all'equa riparazione in capo agli eredi di colui che ha promosso un giudizio durato tempi eccessivi ed irragionevoli
Spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal loro dante causa prima dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, pro quota, l’equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l’eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l’indennizzo, eventualmente spettante, per intero a ciascuno degli eredi per l’eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione.
V. link;
www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8440.asp